Cass. Pen., Sez. 5, sent. 14 maggio 2019 n. 20532
BANCAROTTA – PLURALITÀ DI FATTI L’aggravante speciale prevista dall’art 219, c. 2 l.f. costituisce una deroga in favor rei alla disciplina del concorso di reati, del cumulo delle pene e della continuazione costituendo una disciplina più favorevole di quella che deriverebbe dalla determinazione della pena seguendo le regole generali in tema di pluralità di reati. Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte sottolinea che – stante la determinazione di pena meno gravosa rispetto alla continuazione- per l’applicazione della aggravante della pluralità di fatti di bancarotta non è necessaria la formale contestazione dell’art. 219, c.2, essendo sufficiente quella dei plurimi fatti di bancarotta. A parere dei Giudici, non sussiste altresì interesse ad impugnare da parte del ricorrente nel caso in cui il giudice di appello applichi la circostanza aggravante in riforma della statuizione di primo grado che abbia applicato la disciplina della continuazione.