Cass. Pen. Sez. IV, sent. 16 maggio 2019 n. 20833
Sicurezza sul lavoro – Responsabilità datore
Non vi è penale responsabilità per lesioni o omicidio colposo in violazione dell’art. 71 D.lgs. 81/2008, che fa obbligo al datore di lavoro di verificare la sicurezza delle macchine e di rimuoverne ogni fonte di pericolo per i lavoratori addetti al loro utilizzo, se non è dimostrata con certezza la consapevolezza del datore di lavoro circa l’utilizzo improprio da parte dei lavoratori dei macchinari.
A parere della Corte, in alcuni casi la certezza della conoscenza di prassi incaute messe in atto dai lavoratori può essere inferita sul piano logico (ad esempio quando la rimozione delle protezioni è finalizzata ad una politica aziendale di aumento della produttività) ma quando non esistono elementi per dedurre la conoscenza o la conoscibilità delle suddette prassi, è necessaria l’assunzione di elementi certi ed oggettivi.
Diversamente ragionando, si porrebbe in capo al datore di lavoro una responsabilità penale “di posizione” che andrebbe a non tener conto della concreta prevedibilità dell’evento, accertamento imprescindibile nell’ambito dei reati colposi, con un inaccettabile sconfinamento in una forma di responsabilità oggettiva.