Colpa medica, inapplicabile la causa di non punibilità di cui all’art 590 sexies, comma 2, c.p. se la condotta è imprudente o negligente

borgogna · 8 Luglio 2019

Materiale in preparazione del quinto incontro del ciclo “Diritto e Sanità” – 11 luglio 2019 – Università Statale di Milano

Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione si pronuncia su uno dei temi più rilevanti e complessi ai fini della causa di non punibilità prevista dalla legge Gelli-Bianco: la distinzione tra condotte imperite, negligenti ed imprudenti. I Giudici di Legittimità ascrivono all’imprudenza le condotte connotate da avventatezza ed imprecisione nell’utilizzo di dispositivi chirurgici, alla negligenza l’inosservanza di regole cautelari e all’imperizia la mancata osservanza delle leges artis “per inidoneo tecnicismo chirurgico”. Nel caso di specie, la Quarta Sezione della Cassazione ritiene che l’uso maldestro dell’elettrobisturi non integra esclusivamente una forma di colpa per lieve imperizia, dovendosi affermare la penale responsabilità dell’imputato anche in ordine alla imprudenza e negligenza poiché il medico non ha considerato le conseguenze conosciute o conoscibili dell’intervento chirurgico, non rispettando alcuna prescrizione contenuta nelle linee guida; per questo motivo non è applicabile la causa di esclusione della punibilità ex art 590 sexies, comma 2, c.p.

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