La Cassazione individua il confine tra le fattispecie di reato di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta
Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi Plus Diritto
A cura dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia (Presidente CSB) e della Dott.ssa Giorgia Conconi (Studio Legale Ventimiglia)
La Suprema Corte ha recentemente delineato i termini della configurabilità dei delitti di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale affermando il seguente principio di diritto “in tema di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma primo, n. 2, L.F.) è illegittima l’affermazione di responsabilità dell’amministratore che faccia derivare l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato dal solo fatto, costituente l’elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, considerato che, in tal caso, trattandosi per di più, nella specie, di omissione limitata ad una singola operazione, che impone di chiarire gli elementi sulla base dei quali l’imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza por mente alle conseguenze di tale condotta, considerato che, in quest’ultimo caso, si integra l’atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma secondo, L.F.”.