La Cassazione torna sul reato di bancarotta fraudolenta documentale

borgogna ·Pubblicazioni · 16 Dicembre 2021

Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi Plus Diritto

A cura dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia (Presidente CSB) e della Dott.ssa Giorgia Conconi (Studio Legale Ventimiglia)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha ribadito la presenza di due alternative fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, che si distinguono per oggetto ed elemento soggettivo, affermando che “la sottrazione o occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma (alternativa), in seno all’art. 216, comma 1, lett. b), l. fall., rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili, effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi”.

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