Cass. Pen., Sez. I, sent. 14 maggio 2019, n. 20494

borgogna · 14 Maggio 2019

Bancarotta – operazioni infragruppo
Per escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo è onere dell’amministratore dimostrare i benefici indiretti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo, e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell’operazione compiuta nei confronti della singola società.
Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte stabilisce che la semplice appartenenza di una società ad un gruppo non rende di per sé plausibile l’esistenza dei cosiddetti benefici compensativi e che dunque non spetti alla compagine che ha agito contro il suo manager l’onere di dimostrarne l’esistenza. La società che agisce in giudizio può, invece, limitarsi a dimostrare che l’amministratore ha commesso atti che mettono a rischio il patrimonio dell’ente e sembrano contrari al suo obbligo di perseguire lo specifico interesse sociale.

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