Cass. Pen., Sez. III, sent. 8 maggio 2019, n. 19646
SICUREZZA SUL LAVORO – POSIZIONE DI GARANZIA – CORRELAZIONE TRA IMPUTAZIONE E SENTENZA: Con la pronuncia in oggetto, la Terza Sezione della Cassazione ha confermato la condanna del Direttore tecnico, dell’appaltatore e del subappaltatore dei lavori per omicidio colposo in relazione all’infortunio letale verificatosi in assenza di un piano coordinato del rischio tale da prevenire le interferenze dovute alla compresenza di più imprese nello stesso cantiere. La Corte si è pronunciata richiamandosi a un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, il direttore dei lavori, è titolare di una posizione di garanzia rispetto all’infortunio quando gli viene affidata la possibilità di impartire ordini alle maestranze, sia per convenzione – cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto – sia per fatti concludenti, quando risulti che egli si sia ingerito nell’organizzazione del lavoro. In altre parole, afferma la Corte, vale in ogni caso il principio dell’effettività delle mansioni. Con la stessa pronuncia, inoltre, la Cassazione ha affermato che non costituisce violazione del principio di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza di condanna la ritenuta sussistenza della responsabilità degli imputati sulla base di una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella contenuta nel capo di imputazione, se non nel caso di una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie in modo che si configuri una reale incertezza sull’oggetto dell’imputazione e, quindi, un effettivo pregiudizio dei diritti della difesa.