Cass. Pen., Sez. III, sent. 8 maggio 2019, n. 19667

borgogna · 8 Maggio 2019

DISCARICA ABUSIVA – CONFIGURABILITÀ: Non commette il reato di discarica abusiva di cui all’ art. 256, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, il proprietario dei terreni sui quali terzi estranei scarichino abusivamente rifiuti (anche pericolosi). Lo ha stabilito la Terza Sezione della Corte di Cassazione, evidenziando – nel caso di specie – la buona fede del liquidatore della Società intestataria dei terreni, che aveva fatto installare delle recinzioni – poi divelte – per impedire lo scarico dei rifiuti, denunciando a più riprese i fatti illeciti. La Corte ha altresì precisato che il proprietario dei terreni non ha alcun obbligo giuridico, rilevante ex art. 40, comma 2, c.p., alla rimozione dei rifiuti depositati abusivamente da terzi.

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