Cass. Pen., Sez. V, sent. 10 maggio 2019 n. 19981
borgogna · 10 Maggio 2019
BANCAROTTA – PARTICOLARE TENUITÀ DEL DANNO In tema di bancarotta documentale, il giudizio relativo all’attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale non può essere basato sull’ammontare del passivo fallimentare ed alla differenza tra attivo e passivo bensì in relazione al danno causato alla massa creditori. A parere della Suprema Corte, per la sussistenza della attenuante prevista dall’art. 219, terzo comma l.f., il danno deve relazionarsi alla diminuzione globale che la condotta del fallito ha cagionato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile se gli illeciti non fossero stati posti in essere.
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